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Post: CRITERI  FRUIZIONE  FERIE

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CRITERI FRUIZIONE FERIE

SI RITIENE IMPORTANTE RICORDARE QUANTO SEGUE, I QUESITI CHE CI RIVOLGONO SONO SEMPRE TANTI. QUESTA RAPPRESENTA UN VALIDO AIUTO.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE

Stanno per iniziare le vacanze estive e a proposito si parla di ferie e di vacanze per tutto il personale scolastico. Cerchiamo qui di dare sinteticamente delle risposte a domande più comuni .

 1) Quanti giorni di ferie spettano ai docenti e/o Ata assunti a tempo determinato?

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” Per calcolare le ferie è necessario impostare la seguente proporzione:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x       (30 per il n° di giorni di servizio prestati diviso 360).

Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (con esclusione di eventuali giorni non retribuiti come permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).

2) In quali periodi dell’anno scolastico è possibile fruire delle ferie maturate?

La Legge di stabilità per il 2013 all'art.1 comma 54 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

 a)  dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

 b) durante le vacanze natalizie e pasquali;

c) l’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

d) dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno);

e) dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.

3) Le ferie eventualmente non fruite saranno monetizzate?

In materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Per loro quindi non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto)

Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettategli.

A tal fine non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i giorni festivi. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto.

4) È possibile che le scuole attribuiscano d’ufficio le ferie eventualmente maturate?

Occorre ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti: alla scuola spetta solo il secondo aspetto. Mentre per il primo aspetto come è stato detto spetta all’interessato che deve richiederle solo e soltanto ad attività didattica sospesa o interrotta.

Questo è l’aspetto che ci differenzia dai lavoratori di altri comparti: per il personale della scuola i giorni completi di ferie non possono essere goduti quando si desidera nell’anno solare, se non in parte.

 

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