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Post: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

L’incontro tra Ministero e Sindacati è fissato per il 13 giugno prossimo al fine di raggiungere l’accordo per la presentazione delle domande per ottenere l’assegnazione provvisoria e una nuova utilizzazione per l’a.s. 2023/24.

Le date per le domande, ufficiosamente indicate per i docenti e per l’Ata , sono dal 15 Giugno al 4 Luglio prossimi.

UTILIZZAZIONI

Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli anni passati. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub-comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti per parteciparvi.

Infatti la richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Attenzione!

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda.

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2023.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria 2023.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Le domande vanno presentate esclusivamente su modelli pubblicati sul sito del Ministero.

Altre informazione e assistenza presso il sindacato.

 

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