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GPS di I fascia per supplenze finalizzate al ruolo su posti di sostegno

E’ stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 per consentire l’assunzione dalle GPS di I fascia sui posti di sostegno vacanti che risulteranno ancora disponibili dopo le assunzioni in ruolo da concorso e da GAE che avverranno nel corso dell’estate. Ciò in applicazione di quanto prevede il DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56

La procedura prevede, al termine della fase svolta in ambito provinciale, la chiamata anche da diversa provincia (la cosiddetta mini call veloce) per coprire ulteriori posti rimasti ancora a disposizione.

E’ necessario essere inseriti a pieno titolo nelle GPS e l’assunzione sarà con contratto a tempo determinato di durata annuale. Gli assunti dovranno poi svolgere il previsto periodo di formazione e prova e l’esito positivo permetterà l’ammissione ad un’ulteriore prova (svolgimento di una lezione simulata), che superata determinerà l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre successivo.

I termini per presentare l’apposita domanda saranno successivamente indicati.

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DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25 - tavoli di contrattazione

Si è svolto il 17 giugno 24 il primo incontro di contrattazione tra sindacati e Ministero sul CCNI  per la presentazione della domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2024/25. Lo Snals-Confsal ha chiesto in apertura del tavolo la possibilità di permettere le domande a tutti i docenti, sia a quelli già di ruolo sia a quelli ancora con contratto a tempo determinato in attesa della conferma in ruolo.

In particolare, si è chiesto che i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art.59, comma 9-bis, del decreto-legge n.73/2021, che hanno sottoscritto, nell’anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato, possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e fruire delle deroghe e che i docenti assunti con la procedura di cui all’art.5, comma 5, del decreto-legge 44/2023 che hanno sottoscritto, nell’anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato possano partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria.

L’Amministrazione sarebbe orientata a permettere la presentazione delle domande ai soli docenti che abbiano ultimato entro la scadenza del termine di presentazione della domanda il periodo di formazione e prova e a quelli che ricadono nelle deroghe già previste dal CCNI sulla mobilità per il 2024/2025.

Quindi, potrebbero presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti assunti nell'a.s. 2023/24 e quelli sopra evidenziati, ancora con contratto a tempo determinato, che rientrano in una delle seguenti categorie (come riportate nell’accordo MIM-OOSS sulla mobilità  del 26 febbraio 2024):

a)   genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b)   coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)   coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

      1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

      2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

      3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

      4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

      5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d)   il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

La contrattazione proseguirà nelle prossime giornate affinché sia possibile chiuderla quanto prima possibile.

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Ricostruzione carriera

 

*    RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – DOMANDA CON ISTANZE ON LINE

Il personale docente nominato in ruolo dal 1° settembre 2020, una volta superato il periodo di prova e l’anno di formazione, deve presentare on line dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 la domanda di ricostruzione di carriera e la dichiarazione dei servizi per farsi riconoscere i servizi pre-ruolo prestati fino al 31 agosto 2020.

Anche il personale A.T.A., una volta superato il periodo di prova, deve presentare on line, entro il 31 dicembre, la domanda di ricostruzione carriera e la dichiarazione dei servizi.

Si ricorda che per il personale A.T.A. il periodo di prova, contrariamente ai docenti che è di 1 anno, ha la seguente durata:

  • Due mesi per il personale inquadrato nelle aree A (collaboratori scolastici) e A super (collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria);
  • Quattro mesi per i restanti profili.

Dal 1° settembre sarà attiva la funzione di invio delle domande di ricostruzione di carriera su Istanze on line (Polis).

La data di scadenza al 31.12 della domanda è stata stabilita dalla legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 209 (La Buona Scuola) onde consentire una corretta programmazione della spesa delle ricostruzioni di carriera del personale della scuola e relativi finanziamenti.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca, comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Strato -, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

Pertanto, il dipendente scuola che presenta domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera dopo il 31.12 2021, si troverà nella condizione che la sua domanda, pur essendo valida in quanto il riconoscimento è soggetto alla prescrizione decennale (per il diritto) e alla prescrizione quinquennale (per il pagamento), non rientrando nel “monitoraggio spesa” fatto dal Miur entro il 28 febbraio 2022, riceverà il pagamento nel 2023

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