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Post: PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO – DECRETO MIUR 92/2019

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PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO – DECRETO MIUR 92/2019

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO – DECRETO MIUR 92/2019

Si riportano di seguito, analiticamente, i requisiti di ammissione alle procedure di specializzazione sul sostegno.

Specializzazione sul sostegno per la scuola primaria e infanzia - Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’a.s. 2001/2002.

Specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado - E’ necessario il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 59/2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente e, quindi, l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

In prima applicazione del decreto 92/2019 potranno presentare istanza di partecipazione i candidati che hanno svolto, “nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”. Al corso di specializzazione potranno partecipare anche gli ITP: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

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